(Agen Food) - Roma, 07 feb. - "Sembra che la nuova Commissione europea si stia…

Carne coltivata, Carloni: ecco perché dire no alla pregiudiziale
(Agen Food) – Roma, 16 nov. – “Riteniamo che la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dai colleghi Magi e Della Vedova, non ha ragion d’essere. L’articolo 2 del disegno di legge prevede il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, divieto basato sul principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002. Governare i rischi, agire preventivamente e in precauzione è la ratio dell’articolo 7 del regolamento europeo, la cui finalità è quella di prevenire il verificarsi di danni in situazioni di incertezza sui rischi e possibili eventi avversi per la salute e la sicurezza, soprattutto dei consumatori”.
Così il Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni, spiegando in Aula le motivazioni per le quali il Gruppo Lega Salvini Premier voterà contro la questione pregiudiziale di costituzionalità nell’ambito della discussione sul ddl che vieta produzione e vendita di carne coltivata.
“Il citato articolo 7 – ha aggiunto ancora Carloni -, prevede proprio la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio. È la stessa FAO e un gruppo di esperti della OMS che hanno denunciato lo scorso aprile in una pubblicazione sugli “Aspetti di sicurezza alimentare degli alimenti a base cellulare”, ben 53 rischi potenziali per la salute umana che potrebbero derivare dalla produzione alimentare basata sulle cellule. In base a tale pubblicazione, infatti, “particolare attenzione dovrebbe essere prestata al meccanismo di proliferazione cellulare nei bioreattori, utilizzando componenti biologici come fattori di crescita e ormoni provenienti da siero animale o di origine non animale per innescare e accelerare la coltivazione cellulare. Queste molecole, biologicamente attive, potrebbero interferire con il metabolismo o essere collegate allo sviluppo di alcuni tumori. Pertanto, gli effetti potenzialmente cancerogeni di questi prodotti potrebbero essere particolarmente gravi per la salute umana”.
“Dunque – ha argomentato il deputato -, è vero che dobbiamo imparare a vedere nelle nuove tecnologie un’opportunità, ma proprio per questo già nella fase iniziale, destinata a pochissimi consumatori e a costi elevatissimi, deve esserci una maggiore attenzione ai rischi per la salute individuale e collettiva, anche nelle fasi della produzione. Le finalità del disegno di legge all’esame, pertanto, è proprio quella di non permettere che venga commercializzato sul mercato un nuovo prodotto, senza che ci sia un’oggettiva e documentata evidenza scientifica su ogni possibile rischio, che è bene tenere sotto controllo per un lungo periodo di tempo – almeno dieci anni – fino a quando non si sia raccolto un numero significativo di dati e informazioni sufficienti e necessari per valutare la sua incidenza sulla salute dei consumatori, secondo il principio di precauzione”.
“Non comprendiamo perché la pregiudiziale di costituzionalità invochi la violazione dell’articolo 41 della Costituzione, relativo ‘alla tutela dell’iniziativa economica privata e che non può essere limitata con legge ordinaria’ – ha incalzato Carloni -, considerato che tale violazione è ravvisabile solo laddove le disposizioni contenute nella legge ordinaria si pongono in contrasto diretto e immediato con i parametri costituzionali che si asseriscono violati. Nessuno può omettere di considerare, nel bilanciamento tra i vari diritti coinvolti, che il diritto alla salute deve essere prevalente, perché la sua tutela è una finalità indefettibile ed incondizionata dello Stato nei confronti della collettività e non di certi più o meno identificati portatori di interesse. E’ in questo senso che il disegno di legge in discussione rappresenta un chiaro esempio di attuazione dei principi non negoziabili dell’articolo 32 della Costituzione, che espressamente impone alla Repubblica Italiana di tutelare la salute, alla cui tutela il Parlamento non può abdicare”.
